Art. 1
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1180/77 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 16 mar 1987
« b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Turchia per tale olio nei limiti di 10,88 ECU per 100 chilogrammi, importo maggiorato, dal 1o novembre 1986 al 31 ottobre 1987, di 10,88 ECU per 100 chilogrammi. ».
Storico versioni
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