Art. 3
In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) Parere reso il 20 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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