Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2990/82 è modificato come segue:

In vigore dal 16 mar 1987
1) il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Gli Stati membri sono autorizzati a concedere sino al 31 dicembre 1988 un aiuto per l'acquisto di burro a prezzo ridotto da parte dei beneficiari di assistenza sociale. »; 2) all'articolo 3, i termini « 80 ECU per 100 chilogrammi di burro » sono sostituiti dai termini « 178 ECU per 100 chilogrammi di burro »; 3) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 3 bis 1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le disposizioni prospettate per la vendita di burro ai beneficiari di cui all', precisando il numero di beneficiari previsto, il periodo di applicazione di dette disposizioni e le quantità di burro da utilizzare. 2. Entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione di dette disposizioni la Commissione approva le disposizioni trasmesse o ne chiede la modifica, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. 3. Prima del 31 dicembre 1988 il Consiglio, in base a una relazione della Commissione, esamina la possibilità di prorogare il regime previsto dal presente regolamento. »
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