Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1336/86 è modificato come segue:

In vigore dal 16 mar 1987
1) all', paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a concedere fin dal primo anno un'indennità per l'abbandono della produzione lattiera corrispondente ai quantitativi previsti per il secondo anno. In questo caso l'abbandono della produzione lattiera deve effettuarsi al più tardi il 31 marzo 1987 per la totalità dei quantitativi di cui all'allegato I. »; 2) il testo dell', paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia, gli Stati membri: - possono decidere di non concedere l'indennità ai produttori che possiedono meno di sei vacche da latte o il cui quantitativo di riferimento è inferiore a 25 000 chilogrammi all'anno; - sono autorizzati a prendere i provvedimenti necessari per garantire che le diminuzioni dei quantitativi effettuate nell'ambito del regime previsto dal presente regolamento siano per quanto possibile ripartite in maniera armoniosa tra le regioni e le zone di raccolta dello Stato membro. »; 3) l' è modificato come segue: - al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, il finanziamento comunitario corrisposto nel 1987 si limita ai due terzi degli importi previsti dall'allegato II per il primo anno di applicazione. Il saldo di tali importi sarà versato nel 1988. »; - al paragrafo 2: - al primo comma, i termini « 4 ECU » sono sostituiti dai termini « 6 ECU »; - è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, in caso di applicazione dell', paragrafo 1, quarto comma: a) l'indennità può essere pagata in una sola volta o in due rate annue; b) gli Stati membri interessati finanziano per il primo anno gli importi corrispondenti ai quantitativi previsti per il secondo anno, fatta salva l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. »; - il testo del paragrafo 5 è sostitutito dal testo seguente: « 5. Gli importi di cui all'allegato II possono essere utilizzati parzialmente nei seguenti casi: - se si raggiungono i quantitativi di cui all'allegato I con un'indennità inferiore a 6 ECU, - se il versamento dell'indennità per un importo di almeno 6 ECU a tutti gli aventi diritto non permette di raggiungere tali quantitativi, - se, fermo restando l'obbligo di cui al secondo trattino, l'applicazione, da parte dello Stato membro, dell', paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, non consente di raggiungere tali quantitativi. In questi casi la parte degli importi di cui all'allegato II rimasta disponibile viene utilizzata dagli Stati membri interessati nei modi seguenti: - nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84; - oppure, se del caso, sotto forma di indennità corrisposta ai produttori i cui quantitativi di riferimento sono stati diminuiti per tener conto di una riduzione, a seconda dei casi, del livello del quantitativo globale garantito previsto all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 oppure del quantitativo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84, ai sensi dell', paragrafo 3, o dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 857/84; in caso di applicazione dell', paragrafo 1, quarto comma del presente regolamento, l'indennità, durante il primo anno, della riduzione corrispondente ai quantitativi previsti per il secondo anno è finanziata dagli Stati membri interessati. »; 4) l'allegato II è sostituito dall'allegato seguente: « ALLEGATO II Importi (in milioni di ECU per anno) di cui all', paragrafo 1 1.2.3.4 // // // // // // Primo anno di applicazione // Dal secondo al settimo anno di applicazione // Ottavo anno di applicazione // // // // // Belgio // 4,333200 // 6,499800 // 2,166600 // Danimarca // 5,859600 // 8,789400 // 2,929800 // Germania // 28,263600 // 42,395400 // 14,131800 // Grecia // 0,699600 // 1,049400 // 0,349800 // Spagna // 6,480000 // 9,720000 // 3,240000 // Francia // 31,809600 // 47,714400 // 15,904800 // Irlanda // 6,355200 // 9,532800 // 3,177600 // Italia // 11,896800 // 17,845200 // 5,948400 // Lussemburgo // 0,319200 // 0,478800 // 0,159600 // Paesi Bassi // 14,488800 // 21,733200 // 7,244400 // Regno Unito // 18,870000 // 28,305000 // 9,435000 // // // // // Totale // 129,375600 // 194,063400 // 64,687800 » // // // //
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