Art. 3

In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:757:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo