Art. 3
In vigore dal 16 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.
(2) GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 15.
(3) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 57.
(4) GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 37.
Storico versioni
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