Art. 1
In vigore dal 16 mar 1987
Si reputa che le catture di merluzzo bianco nella parte delle divisioni NAFO 2 J e 3 KL che è sotto la giurisdizione del Canada, effettuate dalle navi che battono bandiera della R.F. di Germania o registrate nella R.F. di Germania, abbiano esaurito il contingente assegnato alla R.F. di Germania in virtù del regolamento (CEE) n. 4030/86.
La pesca del merluzzo bianco nella zona sopra menzionata in virtù del regolamento (CEE) n. 4030/86 dalle navi che battono bandiera della R.F. di Germania o registrate nella R.F. di Germania, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo pesce da parte di queste navi sono proibite dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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