Art. 1

In vigore dal 16 mar 1987
Si reputa che le catture di merluzzo bianco nella parte delle divisioni NAFO 2 J e 3 KL che è sotto la giurisdizione del Canada, effettuate dalle navi che battono bandiera della R.F. di Germania o registrate nella R.F. di Germania, abbiano esaurito il contingente assegnato alla R.F. di Germania in virtù del regolamento (CEE) n. 4030/86. La pesca del merluzzo bianco nella zona sopra menzionata in virtù del regolamento (CEE) n. 4030/86 dalle navi che battono bandiera della R.F. di Germania o registrate nella R.F. di Germania, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo pesce da parte di queste navi sono proibite dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:742:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo