Art. 1

In vigore dal 13 mar 1987
Si reputa che le catture di merluzzo bianco nella parte delle divisioni NAFO 2J e 3KL che è sotto la giurisdizione del Canada, effettuate dalle navi che battono bandiera della Francia o registrate in Francia, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia in virtù del regolamento (CEE) n. 4030/86. La pesca del merluzzo bianco nella zona sopra mensionata in virtù del regolamento (CEE) n. 4030/86 dalle navi che battono bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo pesce da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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