Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2448/77 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 12 mar 1987
« La cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato: - delle varietà dei gruppi Sanguinello e Sanguigno, - delle varietà Moro e Tarocco, per le campagne 1986/87 e 1987/88 e per un quantitativo massimo di 30 000 t per campagna è effettuata dall'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante una procedura di gara permanente oppure mediante una procedura di asta pubblica ».
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