Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:
In vigore dal 11 mar 1987
1. All'articolo 11, primo comma, i termini « articoli 4, 7 e 9 » sono sostituiti dai termini « articoli 4, 7, 9 e 14 ».
2. All'articolo 11, secondo comma, i termini « d'importazione e d'esportazione » sono soppressi.
3. All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. Fino al 31 dicembre 1987 il contributo di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 475/86 è riscosso:
- al momento dell'importazione dei prodotti di cui all' del citato regolamento;
- al momento dell'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto a base di semi importati, in funzione del loro tenore di olio stabilito nell'allegato II.
Su richiesta dell'operatore, il contributo applicabile è quello in vigore il giorno di presentazione di una domanda inoltrata a tal fine presso l'organismo competente. Questo rilascia un documento in cui sono indicati il contributo applicabile e il termine ultimo per l'importazione o, a seconda dei casi, l'immissione in consumo dei prodotti in esame.
Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione dell'importazione o dell'immissione in consumo entro il termine prestabilito. Tale termine corrisponde al mese di presentazione della domanda e ai tre mesi successivi. L'importo della cauzione è pari a quello di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo trattino. La cauzione è svincolata all'atto della riscossione del contributo da parte dell'organismo competente.
Le importazioni effettuate nell'ambito di una operazione "compensata" non sono soggette alla riscossione del contributo a meno che i prodotti esportati nell'ambito di tale operazione siano i semi di colza, di soia o di girasole prodotti in Spagna ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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