Art. 2
In vigore dal 4 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica per l'esercizio contabile 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.
(2) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 25.
(4) GU n. L 321 del 30. 11. 1985, pag. 59.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:650:oj#art-2