Art. 2

In vigore dal 4 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per l'esercizio contabile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65. (2) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1. (3) GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 25. (4) GU n. L 321 del 30. 11. 1985, pag. 59.
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