Art. 2

In vigore dal 3 mar 1987
1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell', paragrafo 4, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario. 2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti finché lo consente il saldo del volume contingentale. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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