Art. 2

In vigore dal 2 mar 1987
1. Una prima parte del volume supplementare di cui all', pari a 2 500 capi, è ripartita come segue tra alcuni Stati membri: 1.2 // - Grecia: // 500 capi, // - Italia: // 2 000 capi. 2. La seconda parte, pari a 2 100 capi, costituisce la riserva. La riserva prevista all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1726/86 viene dunque aumentata da 8 000 a 10 100 capi.
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