Art. 4

In vigore dal 2 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 29 del 6. 2. 1987, pag. 4. (2) Parere reso il 20 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.) (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (4) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 35. (6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 32.
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