Art. 3
In vigore dal 27 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93.
(3) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 3.
(5) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 15.
Storico versioni
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