Art. 3

In vigore dal 27 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4. (2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93. (3) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 3. (5) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 15.
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