Art. 2
In vigore dal 26 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24.
(4) GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 18.
(5) GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 26.
Storico versioni
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