Art. 1
In vigore dal 26 feb 1987
I tassi forfettari previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3247/81 per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese risultanti dalla distribuzione gratuita di cui al regolamento (CEE) n. 139/87 sono fissati come segue:
- 40 ECU/tonnellata lorda per le carni disossate,
- 160 ECU/tonnellata lorda per le carni non disossate.
Qualora la distribuzione intervenga in uno Stato membro che non dispone di scorte d'intervento, questi importi sono aumentati di 50 ECU.
Se, a soddisfazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, si è potuto dimostrare che il disossamento è stato effettuato in condizioni particolarmente onerose, l'importo di 160 ECU può essere aumentato di 50 ECU/t al massimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:572:oj#art-1