Art. 1
In vigore dal 26 feb 1987
Il tasso forfettario previsto all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3247/81 per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese risultanti dalle distribuzioni gratuite di burro di cui al regolamento (CEE) n. 138/87 è fissato a 175 ECU/t.
Qualora la distribuzione di burro intervenga in uno Stato membro che non dispone di scorte d'intervento, l'importo è aumentato di 75 ECU.
Se, a soddisfazione dell'autorità competente dello Stato membro, interessato, si è potuto dimostrare che le spese inerenti alla distribuzione oltrepassano l'importo di 175 ECU/t, detto importo può essere aumentato di 40 ECU/t al massimo.
Storico versioni
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