Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1184/86 è modificato come segue:

In vigore dal 26 feb 1987
1. All'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 e all'articolo 11, paragrafo 3, il termine « trimestre » è sostituito dal termine « semestre ». 2. All'articolo 5, paragrafo 4 la cifra « tre » è sostituita dalla cifra « cinque ».
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