Art. 2
In vigore dal 25 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 54.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 5.
(3) GU n. L 317 del 12. 11. 1986, pag. 7.
(4) GU n. L 107 del 21. 4. 1986, pag. 17.
(5) GU n. L 28 del 30. 1. 1987, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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