Art. 2

In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 248 del 4. 10. 1986, pag. 4. (4) Parere reso il 19 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99. (6) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 1.
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