Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:

In vigore dal 23 feb 1987
1) il testo dell'articolo 15, paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente: « 5. La percentuale del prezzo d'orientamento di ciascun tipo di vino da tavola al quale è pagato il vino consegnato alla distillazione nell'ambito dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 4 è la percentuale indicata nell'articolo 3 bis, primo comma. »; 2) all'articolo 41 è inserito il paragrafo seguente: « 10 bis. Se nella campagna 1986/1987 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 67. Tali misure possono riguardare soltanto le disposizioni previste al presente articolo, escluse quelle relative: - ai volumi da distillare, - ai prezzi da pagare per il vino distillato, - alla percentuale di 85 applicabile in ciascuna in regione di produzione, - alle campagne di riferimento. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare le modalità del presente paragrafo fino alla fine della campagna 1989/1990. ».
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