Art. 1

Per la campagna 1987 è introdotta la seguente deroga alle disposizioni dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2397/76:

In vigore dal 23 feb 1987
al titolo V « Disposizioni relative alla presentazione », punto A) « Omogeneità », è inserito il comma seguente dopo il primo comma: « Per i piccoli imballaggi di peso non superiore ad 1 kg, l'omogeneità è tuttavia richiesta soltanto per l'origine e la categoria di qualità ».
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