Art. 2
In vigore dal 20 feb 1987
In Portogallo, per la campagna 1986/1987, in deroga all', paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2261/84, un'organizzazione di produttori può essere riconosciuta in virtù di detto regolamento soltanto se:
a) è composta di almeno 100 olivicoltori, ove si tratti di un'organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva,
ovvero
b) è composta, negli altri casi, di almeno 400 olivicoltori; qualora una o più organizzazioni per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva siano membri dell'organizzazione in causa, gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente, ai fini del calcolo del numero minimo di cui sopra.
Storico versioni
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