Art. 1

In vigore dal 20 feb 1987
All'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80 il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo: « a) La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande di cui agli articoli 9 e 11. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. »
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