Art. 2

In vigore dal 18 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.
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