Art. 1
In vigore dal 16 feb 1987
1. Le catture per il 1987 delle specie menzionate nell'allegato I, effettuate da navi battenti bandiera di uno degli Stati membri nella zona di regolamentazione definita all', paragrafo 2, della convenzione NAFO, sono limitate, per le parti della zona di regolamentazione precisate in detto allegato, alle quote ivi fissate.
2. Le catture accessorie delle specie di cui all'allegato I, effettuate in zone per le quali non è prevista dal presente regolamento alcuna quota per la pesca diretta, non devono superare, per ciascuna delle specie di cui all'allegato I e che si trovano a bordo, 2 500 chilogrammi oppure il 10 % in peso della cattura totale, se quest'ultima cifra è superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:500:oj#art-1