Art. 4

In vigore dal 16 feb 1987
1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Tailandia, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo d'esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato. Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come « shipped weight ». 2. Ove si constati che il quantitativo effettivamente sbarcato da una nave è superiore alla somma dei quantitativi indicati nei titoli d'esportazione relativi ai prodotti caricati sulla nave in causa, a richiesta dell'importatore, le autorità competenti designate dagli Stati membri provvedono senza indugio a comunicare per telescritto alla Commissione il numero o i numeri dei titoli d'esportazione e dei titoli d'importazione, nonché il quantitativo eccedente constatato al momento dello sbarco. I servizi della Commissione prendono contatto con le autorità tailandesi chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione affinché, sulla base di nuovi titoli d'importazione, i quantitativi eccedenti possano essere messi in libera pratica al più presto. In attesa del rilascio dei nuovi titoli d'esportazione, i quantitativi eccedenti non potranno essere messi in libera pratica alle condizioni previste dall'accordo di autolimitazione concluso tra la Comunità e la Tailandia. Alla fine di ogni trimestre, le autorità competenti designate dagli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione tutti i casi di superamento dei quantitativi indicati nei titoli d'esportazione constatati nel trimestre in causa, specificando i quantitativi eccedentari. Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro ed i titoli rilasciati sono validi nei dodici Stati membri. Non si applica nella fattispecie il disposto dell', paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80.
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