Art. 10
In vigore dal 16 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(4) GU n. L 155 del 10. 6. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 11.
(6) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 68.
(7) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(8) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.
(9) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
(10) GU n. L 355 del 15. 12. 1986, pag. 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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