Art. 7
In vigore dal 16 feb 1987
La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.
Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Storico versioni
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