Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1146/86 è modificato come segue:

In vigore dal 16 feb 1987
1. L' è sostituito dal seguente testo: « 1. Il rilascio di titoli di importazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospeso per le patate dolci di cui alla sottovoce 07.06 B della tariffa doganale comune. 2. Tuttavia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere rilasciati titoli di importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1: a) entro un massimale di 600 000 t per le domande in cui figura l'origine Repubblica popolare cinese, b) entro un massimale di 5 000 t per le domande in cui figura un'origine diversa da quella di cui alla lettera a). Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutti e dodici gli Stati membri. Non si applica il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86 (2). La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 14, l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare da detto paese. Per l'importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la domanda di titolo è ricevibile solo se corredata dell'originale di un documento di esportazione rilasciato dal governo della Repubblica popolare cinese o sotto la sua responsabilità, redatto in conformità del modello figurante in allegato. Tale documento di esportazione è di colore blu. (1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31 ». 2. È inserito l'allegato aggiunto.
Storico versioni

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