Art. 2

In vigore dal 13 feb 1987
Il presente regolamento entra il vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o febbraio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 19.
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