Art. 2

In vigore dal 13 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il punto 3 è applicabile ai quantitativi di burro aggiudicati o venduti a decorrere dal 12 dicembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbrario 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 13. 12. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29. (4) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 45.
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