Art. 2

In vigore dal 12 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4. (3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10. (4) GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 17.
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