Art. 1
In vigore dal 11 feb 1987
La tassa di compensazione che figura nella terza colonna dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2382/86 è modificata come segue:
a) per quanto concerne le uve secche di Corinto della voce 08.04 B I a) o B II a) della tariffa doganale comune, l'importo di 182,55 è sostituito da 323,02;
b) per quanto concerne le uve secche delle sottovoci 08.04 B I b) o B II b) della tariffa doganale comune, l'importo di 231,48 è sostituito da 371,95.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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