Art. 5

In vigore dal 9 feb 1987
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1987, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1o ottobre 1987, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
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