Art. 2

In vigore dal 9 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 21 gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10. (3) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.
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