Art. 1

In vigore dal 6 feb 1987
Sino al 15 aprile 1987 è vietato avere a bordo dopo la cernita o sbarcare un quantitativo di sogliole (Solea solea) che superi il 30 %, se catturate con reti a strascico, ciancioli o reti analoghe, calcolato in percentuale del peso complessivo delle catture di pesci, crostacei e molluschi. Il divieto si applica soltanto alle catture effettuate nel Mare del Nord, quale definito all', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3094/86.
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