Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:

In vigore dal 6 feb 1987
1) All', la data del « 1o luglio 1983 » è sostituita dalla data del « 1o gennaio 1984 ». 2) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 11 La consegna di alimenti composti per animali con cisterne o contenitori è subordinata alle seguenti disposizioni: - l'impresa di fabbricazione degli alimenti composti per animali è autorizzata, su sua richiesta, ad utilizzare tale forma di trasporto dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio essa è insediata; - la consegna avviene sotto il controllo amministrativo dell'autorità competente. A tal fine l'impresa fornisce a tale autorità i documenti giustificativi che comprovino l'avvenuta consegna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:383:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo