Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:
In vigore dal 6 feb 1987
1) All', la data del « 1o luglio 1983 » è sostituita dalla data del « 1o gennaio 1984 ».
2) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 11
La consegna di alimenti composti per animali con cisterne o contenitori è subordinata alle seguenti disposizioni:
- l'impresa di fabbricazione degli alimenti composti per animali è autorizzata, su sua richiesta, ad utilizzare tale forma di trasporto dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio essa è insediata;
- la consegna avviene sotto il controllo amministrativo dell'autorità competente. A tal fine l'impresa fornisce a tale autorità i documenti giustificativi che comprovino l'avvenuta consegna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:383:oj#art-1