Art. 2

In vigore dal 6 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 13. (3) GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11. (4) GU n. L 20 del 22. 1. 1987, pag. 17.
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