Art. 2
In vigore dal 6 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986. pag. 39.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 28.
(3) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 54.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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