Art. 1

In vigore dal 5 feb 1987
Per il primo trimestre 1987 ed in deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, per quanto concerne i regimi di cui agli articoli da 9 a 11 del suddetto regolamento: a) le domande possono essere depositate solamente dal 9 al 13 febbraio 1987; b) le comunicazioni previste all'articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e b), del suddetto regolamento vengono effettuate il 20 febbraio 1987; c) il rilascio dei titoli previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento ha luogo il 2 marzo 1987.
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