Art. 3
In vigore dal 4 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.
(3) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 74.
(4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 6.
(5) GU n. L 258 del 27. 9. 1984, pag. 11.
(6) GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 10.
(7) GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 21.
Storico versioni
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