Art. 3

In vigore dal 4 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27. (3) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 74. (4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 6. (5) GU n. L 258 del 27. 9. 1984, pag. 11. (6) GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 10. (7) GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 21.
Storico versioni

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