Art. 1
In vigore dal 4 feb 1987
Si ritiene che i contingenti di merluzzo bianco, merlano, passera di mare e sogliola nelle acque della divisione VII a, di merlano nelle acque della divisione CIEM VII (eccetto VII a), di passera di mare e sogliola nelle acque delle divisioni VII h, j, k, di nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV, di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (eccetto VII a), VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), attribuiti ai Paesi Bassi per il 1987, siano esauriti.
La pesca del merluzzo bianco, del merlano, della passera di mare e della sogliola nelle acque della divisione VII a, del merlano nelle acque della divisione CIEM VII (eccetto VII a), della passera di mare e sogliola nelle acque delle divisioni VII h, j, k, del nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV, del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (eccetto VII a), VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi sono proibiti dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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