Art. 2

In vigore dal 4 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3. (3) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6. (4) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 26.
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