Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2040/86 è modificato come segue:
In vigore dal 4 feb 1987
1. All', paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia, gli operatori che trasformano di norma nel corso di una campagna un quantitativo di cereali inferiore a 100 t, possono essere autorizzati, qualora ne facciano richiesta, a versare il prelievo entro e non oltre la fine del mese di luglio della campagna successiva ».
2. All'articolo 6, lettera d) è aggiunto il seguente testo:
« Tuttavia gli operatori possono essere autorizzati a contabilizzare i quantitativi trasformati nel corso di un mese alla fine di ogni mese; in questo caso se il tasso di conversione agricolo subisce una modifica nel corso del mese considerato, l'importo del prelievo da versare è l'importo più elevato ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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