Art. 1
In vigore dal 2 feb 1987
I vini originari della Spagna importati in un altro Stato membro anteriormente al 1o marzo 1986, per i quali l'interessato dimostri che essi erano soggetti ad un regime di sospensione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono immessi in consumo:
- senza che sia necessario presentare il titolo MCS qualora essi beneficino del disposto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 409/86,
- senza che sia necessario presentare il titolo di importazione MCS negli altri casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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