Art. 2
In vigore dal 2 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(4) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.
Storico versioni
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