Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:
In vigore dal 29 gen 1987
1. All'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 e all'articolo 15, paragrafo 3 il termine « trimestre » è sostituito dal termine « semestre ».
2. All'articolo 5, paragrafo 1 è inserito il seguente comma:
« Tuttavia per quanto riguarda il primo semestre del 1987, il termine per l'accettazione delle domande di titolo d'importazione scade il 6 febbraio 1987 ».
3. All'articolo 5, paragrafo 4 la cifra « quattro » è sostituita dalla cifra « cinque ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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