Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:

In vigore dal 29 gen 1987
1. All'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 e all'articolo 15, paragrafo 3 il termine « trimestre » è sostituito dal termine « semestre ». 2. All'articolo 5, paragrafo 1 è inserito il seguente comma: « Tuttavia per quanto riguarda il primo semestre del 1987, il termine per l'accettazione delle domande di titolo d'importazione scade il 6 febbraio 1987 ». 3. All'articolo 5, paragrafo 4 la cifra « quattro » è sostituita dalla cifra « cinque ».
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