Art. 2

In vigore dal 28 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21. (2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 13. (3) GU n. L 356 del 17. 12. 1986, pag. 14.
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